Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 22/10/1971 n. 865

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli IACP di Trento e Bolzano, per i quali si provvederà con legge provinciale, prevedendo che nei rispettivi organi direttivi siano rappresentati democraticamente enti locali, lavoratori, assegnatari.

Art. 7

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non siano stati emanati, in materia urbanistica, i decreti delegati previsti dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970 n. 281 , sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici relative ai regolamenti edilizi, ai programmi di fabbricazione, ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 , e successive modificazioni, ai piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale ed ai piani di lottizzazione.

2. Sono, altresì, trasferiti alle Regioni i poteri di cui agli articoli 6 e 7 della legge 6 agosto 1967 n. 765 , quando si tratti di opere eseguite od autorizzate in violazione delle prescrizioni del programma di fabbricazione o delle norme del regolamento edilizio, nonché i poteri di nulla osta di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1975 n. 1357 , quando si tratti di deroghe alle norme del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione.

3. Per le procedure di annullamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il termine stabilito dall'articolo 7, terzo comma, della legge 6 agosto 1967 n. 765 , decorre dalla data suddetta.

4. Nell'esercizio delle attribuzioni indicate ai precedenti commi, le Regioni si avvalgono dei provveditorati regionali alle opere pubbliche e delle sezioni urbanistiche regionali.

Art. 8

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1972, sentita una commissione composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai presidenti delle rispettive Assemblee, norme aventi valore di legge sulla riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore edilizio, sul riordinamento dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, dei canoni e delle quote di riscatto con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere al riordinamento ed alla ristrutturazione degli IACP operanti nel territorio di ogni singola Regione, anche mediante la creazione di strutture unitarie a livello regionale nei cui organi direttivi siano rappresentati democraticamente lavoratori, utenti ed enti locali, secondo i criteri di cui al precedente articolo 6;

b) provvedere, per la realizzazione unitaria, affidata al Ministro per i lavori pubblici degli obiettivi indicati negli articoli 1 e 3 della presente legge, al trasferimento, nell'ambito delle relative competenze funzionali operative e territoriali, al CER e alle Regioni dei compiti attualmente affidati alla Gestione case per lavoratori (GESCAL), compresi quelli relativi all'attuazione del servizio sociale di cui all'articolo 14 della legge 14 febbraio 1963 n. 60;

c) provvedere al riordinamento del sistema di riscossione dei contributi attualmente versati per la costruzione di case per lavoratori che preveda la partecipazione di rappresentanti dei contribuenti alla amministrazione delle somme riscosse, anche allo scopo di garantirne la effettiva destinazione ai fini indicati dalla legge istitutiva dei contributi stessi;

d) provvedere allo scioglimento degli enti pubblici edilizi sia a carattere nazionale che locale, fatta eccezione per quelli indicati nella precedente lettera a);

e) trasferire agli IACP ristrutturate a termini della lettera a) del presente

articolo il patrimonio degli enti pubblici edilizi a carattere nazionale o locale;

f) trasferire agli IACP ristrutturati a termini della lettera a) del presente articolo e alle Regioni il personale, ancorché non di ruolo, degli enti soppressi, compreso quello dell'ente cui è affidata l'attuazione del servizio sociale, salvaguardandone i diritti acquisiti ed utilizzando quello in servizio alla data dell'11 marzo 1971;

g) riordinare e unificare i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, semplificandone la procedura e disciplinando le assegnazioni medesime e la loro revoca, in relazione alle situazioni territoriali ed alle condizioni economiche familiari degli assegnatari;

h) riordinare e unificare i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e delle quote di riscatto degli alloggi di edilizia sovvenzionata anche con riferimento alle situazioni territoriali, alla capacità economica media e alle condizioni abitative degli assegnatari, determinando l'incidenza sui canoni delle quote delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione;

i) promuovere la gestione democratica degli alloggi da parte degli assegnatari con particolare riferimento alla gestione dei servizi comuni e all'impiego delle quote per la manutenzione degli immobili.

2. Il CER, avvalendosi delle Regioni, predispone e realizza ogni due anni un censimento dei fabbisogni abitativi del Paese, accertando nel contempo la composizione dei nuclei familiari, i redditi e la reale situazione abitativa nonché la dislocazione territoriale delle abitazioni.

TITOLO II Norme sull'espropriazione per pubblica utilità (Il Titolo II, articoli da 9 a 25 , è stato abrogato dall’art. 58, comma 1 n. 99 del D. Lgs 8 giugno 2001 n. 325 e all’art. 58, comma 1 n. 99 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327)

TITOLO III Modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 18 aprile 1962 n. 167 e 29 settembre 1964 n. 847

Art. 26 (Articolo abrogato dall’art. 2 della L.28 gennaio 1977 n.10)

Art. 27

1. I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.

2. Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.

3. Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942 n. 1150 , e successive modificazioni.

4. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962 n. 167 , e successive modificazioni.

5. Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.

6. (Comma modificato dall’art. 49 della L. 27 dicembre 1997 n. 449) Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico, in misura non superiore al 50 per cento mediante la cessione in proprietà e per la rimanente parte mediante la concessione del diritto di superficie. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE.

7. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.

8. Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza.

Art. 28

1. L’ultimo comma dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 167, è sostituito da iseguenti: "1. Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge. La Regione può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili".

Art. 29

1. Il primo comma dell’art. 3 della legge 18 aprile 1962 n. 167, è sostituito dal seguente: "1. L’estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell’edilizia economica e popolare per un decennio e non può eccedere quella necessaria a soddisfare il 60 per cento del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato".

Art. 30

1. Sono fatte salve le previsioni dei piani di zona approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, dimensionati in misura superiore a quanto previsto dal precedente articolo 29 della presente legge.

Art. 31

1. La percentuale del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa di cui all'art. 29 della presente legge si applica anche nei casi in cui i comuni o loro consorzi procedono all'aggiornamento dei piani di zona già approvati.

Art. 32

1. Il terzo comma dell’art. 3 della legge 18 aprile 1962 n. 167, è sostituito dal seguente: "1. Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico- sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano".

Art. 33

1. L’ultimo comma dell’art. 3 della legge 18 aprile 1962 n. 167, è sostituito dai seguenti: "1. Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all’edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione il quale è compilato a norma dell’articolo 34 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, e successive modificazioni, ed è approvato a norma dell’art. 8 della presente legge.

2. I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l’approvazione. In tale ipotesi il piano delle zone suddette, approvato con le modalità di cui al comma precedente, è vincolante in sede di approvazione del piano regolatore".

Art. 34

1. All’art. 8 della legge 18 aprile 1962 n. 167, è aggiunto il seguente comma: "1. Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all’art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765, sono approvate con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell’art. 3 della legge 9 giugno 1947 n. 530".

Art. 35 (Modificato dall'articolo 3, comma 63, della legge 23 dicembre 1996 n. 662)

1. Le disposizioni dell'art. 10 della legge 18 aprile 1962 n. 167 , sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo.

2. Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962 n. 167 , sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi.

3. Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.

4. Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico o popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.

5. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.

6. L'istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa.

 

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